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Località a prevalente vocazione turistica. Accordo sindacale

urbino

Presso la sede dell’Ente Bilaterale del Terziario di Pesaro e Urbino tra la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil è stato convenuto e sottoscritto un importante “Avviso Comune” che faciliterà il lavoro delle imprese commerciali nella nostra Provincia.

L’intesa è valida per tutte le Aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario Servizi Confcommercio e che siano iscritte all’Ente Bilaterale di Pesaro e Urbino. Con questo accordo le parti stipulanti il contratto hanno concordato “nel definire la Provincia di Pesaro e Urbino come località a prevalente ubicazione turistica a carattere stagionale ai sensi dell’art. 66 bis CCNL Terziario Servizi del 30/3/15”.

Premesso che
– L’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, nell’individuare il concetto di stagionalità, fa riferimento, oltre che alle attività del DPR n. 1525/1963, ad attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali;

– Il vigente CCNL Commercio Terziario-Servizi all’art. 66 bis prevede la possibilità di individuare a livello territoriale le località a prevalente vocazione turistica cui applicare la disciplina della stagionalità;

– Il settore Commercio, Terziario-Servizi della provincia di Pesaro e Urbino è caratterizzato da uno stretto collegamento con l’andamento dei flussi della clientela, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale;

– Che tra l’altro, in tale contesto di vocazione turistica della Provincia, le parti considerano la stipula dei contratti a termine seppur in deroga ai limiti quantitativi previsti dal CCNL, in ogni caso più vantaggiosa per i lavoratori rispetto al lavoro accessorio.

Ciò premesso Le parti
Preso atto della chiara vocazione turistica della provincia di Pesaro e Urbino e, pertanto, del fatto che le aziende che applicano il CCNL Terziario-Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR n. 1525/1963 e successive modificazioni, necessitano di gestire i picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art- 10, comma 7, lett. B), d.lgs. 36/2001.
Concordano nel definire la provincia di Pesaro e Urbino come località a prevalente vocazione turistica a carattere stagionale ai sensi dell’art. 66 bis CCNL Terziario – Servizi del 30/3/2015.
Il presente accordo sarà valido per tutte le aziende con sede legale e/o dei lavori nella Provincia di Pesaro e Urbino che applichino integralmente il CCNL Terziario-Servizi Confcommercio (accordo del 30/3/15), e che siano iscritti e in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Commercio.
Il presente accordo si applica in via sperimentale per il periodo dal 1/6/16 al 30/9/16.