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Contributo minimo ai fini APE

Codice-appalti-500x3838Contributo minimo ai fini APE – Blocco momentaneo inserimento denuncia di Maggio 2016

A seguito degli accordi delle Parti Sociali Nazionali dell’8 aprile 2016 e della circolare operativa CNCE n.592 del 13/4/2016 si informa che è stato istituito un contributo minimo mensile obbligatorio, ai fini della gestione APE, di 35 euro per lavoratore, tale contributo non è aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame, tuttavia, non si applicherà nei seguenti casi:

– inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;

– cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;

– assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

La richiamata innovazione, infine, entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

A tale proposito rilevata la necessità di modificare le procedure per la trasmissione telematica delle denunce, COMUNICA IL BLOCCO DELL’INSERIMENTO DELLE DENUNCE MENSILI PER IL MESE DI MAGGIO 2016, FINO AL 7 GIUGNO p.v.; le stesse denunce infatti, applicando i criteri precedentemente esposti, dovranno prevedere il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale APE sommando gli importi dovuti dall’impresa per ciascun operaio presente in denuncia.

Nel dettaglio lavoratore saranno aggiunti ulteriori due campi:

  1. Contributo FNAPE: Importo del contributo APE per il lavoratore comprensivo dell’integrazione al minimo
  2. Integrazione FNAPE: Eventuale importo dell’integrazione al minimo (35€) del contributo APE lavoratore