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Stipendi, dal 1 luglio 2018 solo pagamenti tracciati

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito dal 1° luglio 2018 il divieto di pagamento dello stipendio in contanti. La nuova norma servirà a combattere forme elusive dei rapporti di lavoro. Vediamo cosa prevede e a chi si applica la norma e le sanzioni previste per i trasgressori.

TRACCIABILITA’: I datori di lavoro e committenti sono tenuti ad erogare ai lavoratori retribuzione e compensi, nonché ogni acconto di essi, solo attraverso specifici strumenti di pagamento, e non è più consentito fare pagamenti in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

QUALI RAPPORTI DI LAVORO: Il nuovo obbligo vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato a prescindere della durata e dalla modalità di svolgimento (a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno o part time), nonché alle collaborazioni coordinate continuative e ai contratti di lavoro in qualsiasi forma stipulati dalle cooperative con i proprio soci. Sono esclusi i rapporti di lavoro instaurate con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico (colf, badanti). Inoltre, devono ritenersi esclusi, perché non previsti dalla norma, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi occasionali.

COME SI PAGA: Le modalità attraverso cui, dal 1° luglio, è obbligatorio erogare retribuzione e compensi sono:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. (la delega solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni).

QUANDO C’E’ LA VIOLAZIONE: Si ritiene che la violazione al nuovo obbligo incorra quando l’erogazione avviene con modalità diverse da quelle previste, quando nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamento previsti l’erogazione non sia realmente avvenuta (es.: nel caso in cui il bonifico a favore del lavoratore venga successivamente revocato; ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso). La finalità antielusiva risulta avvalorata dalla previsione che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Ne consegue, che ai fini della contestazione della violazione, è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege, ma anche che lo stesso sia andato a buon fine.