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Formazione generale e specifica per lavoratori – obblighi e scadenze

Il D. Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevedono che il datore di lavoro si assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

La formazione dei lavoratori, così come previsto dall’accordo stato regioni si articola in due momenti distinti: formazione generale di 4 ore (con programma e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica con una durata diversificata in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).

L’accordo stato regioni prevede che la formazione Generale dei lavoratori abbia come programma quanto previsto dal punto a) dell’art 37 del D.Lgs 81/2008: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

La formazione specifica ha come programma quanto previsto dal punto b) dell’art 37 del D.Lgs 81/2008: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione specifica va rinnovata ogni 5 anni con un corso della durata di 6 ore uguale per tutti i settori Ateco. Non è previsto l’aggiornamento della formazione generale.

Al termine del corso, ai partecipanti che avranno raggiunto almeno il 90% delle ore di presenza, verrà consegnato un attestato nominativo di frequenza.

Per informazioni e iscrizioni: Alessandra Benvenuti  tel 0721.827083  alessandrabenvenuti@infostudiosrl.net